Statuto

Le Fondazioni Casali

Articolo 1

1.1 La Fondazione Benefica “LE FONDAZIONI BENEFICHE ALBERTO E
KATHLEEN CASALI ENTE DEL TERZO SETTORE”, di seguito denominata “Le Fondazioni Casali ETS” deriva dalla fusione per incorporazione della “Fondazione Benefica Alberto e Kathleen Casali”
Ente del Terzo Settore nella “Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali” Ente del Terzo Settore. Dette Fondazioni furono disposte con atti testamentari rispettivamente dai coniugi Alberto Casali e Kathleen Foreman Casali e delle quali la Fondazione derivante dalla fusione conserva lo spirito e le finalità.
1.2 La “Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali” è stata disposta dalla Signora KATHLEEN FOREMAN vedova CASALI con suo testamento di data 28 aprile 1990 e successivi codicilli e con disposizioni olografe, tutti depositati e pubblicati dal notaio dott. Camillo Giordano con verbali di data 20 luglio 2000, repertorio numero 89535/8841, registrato a Trieste il 26 luglio 2000 al numero 1726 serie 1/A e di data 2 marzo 2001, repertorio numero 90193/9011, registrato a Trieste il 7 marzo 2001 al numero 602 serie 1/A.
1.3 La Fondazione incorporata, denominata “FONDAZIONE BENEFICA ALBERTO E KATHLEEN CASALI” trae origine dall’atto di data 26 febbraio 1964, n. di Rep. 55684, del Notaio dott. Mario Froglia e successive modificazioni e fu già eretta in Ente Morale con D.P.R. 19/7/1966 n. 704, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 dd. 17/9/1966.

Articolo 2

2.1 La Fondazione si ispira ed applica i principi del Terzo Settore quali previsti e disciplinati dal codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) e dal Codice Civile.
2.2 La Fondazione è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs 3 luglio 2017
n.ro 117.
2.3 La Fondazione farà uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Ente del terzo settore” o dell’acronimo “ETS”.
2.4 La Fondazione, la cui durata è illimitata, ha la sua sede in Trieste, Via Beccaria numero 3.

Articolo 3

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale al fine di promuovere la beneficenza particolarmente nei seguenti settori:
A) nel settore culturale ed in quello scientifico nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, preferibilmente nella Provincia di Trieste.
In particolare, i suoi interventi sono finalizzati a:
   a) favorire le espressioni culturali in ogni settore (letteratura, poesia, arti visive, musica, pittura, scultura ecc.);
   b) favorire la ricerca scientifica a livello nazionale ed anche internazionale;
  c) aiutare gli studenti meritevoli per ingegno e comportamento, appartenenti a famiglie in ristrettezze finanziarie mediante borse di studio, intitolate al nome di “Le Fondazioni Casali” ETS, da determinare, periodicamente (annualmente), da parte del Consiglio di Amministrazione sia nella loro quantità che entità;
   d) eccezionalmente, promuovere ed aiutare, finanziariamente, attività di carattere privato aventi gli scopi indicati sub lettere a) e b).
B) in favore di cittadini italiani o della Unione Europea in condizioni di bisogno, residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, preferibilmente nella provincia di Trieste. Il Consiglio di Amministrazione può individuare altre persone, categorie presenti sul territorio regionale meritevoli di assistenza e provvedervi.
In particolare, i suoi interventi sono finalizzati ad:
   a) aiutare le persone che vivono da sole in quanto senza famiglia o le cui famiglie non provvedono a sostenere i loro bisogni con sussidi in denaro, o in altre forme;
   b) assistere finanziariamente, quando siano inabili a svolgere qualsiasi attività lavorativa, le persone che soffrono di qualsiasi disabilità, sia mentali che fisiche;
    c) alleviare le sofferenze e la miseria delle persone indigenti;
   d) aiutare gli studenti meritevoli per ingegno e comportamento, appartenenti a famiglie in ristrettezze finanziarie e che, altrimenti, non potrebbero portare a termine i loro studi, mediante borse di studio, intitolate al nome di “Le Fondazioni Casali” ETS, da determinare, annualmente, da parte del Comitato di Beneficenza, sia nella loro quantità che entità;
    e) eccezionalmente, promuovere ed aiutare, finanziariamente, attività di carattere privato aventi gli scopi indicati sub lett. a), b), c), d).
3.2 La Fondazione può, inoltre, eccezionalmente e motivatamente, devolvere direttamente od attraverso altri Enti benefici, delle somme anche ad altri scopi, sebbene non menzionati in precedenza, purchè ad essi analoghi e, comunque, meritevoli.
3.3 La Fondazione può ricevere lasciti o fondi da terzi con indicazione delle finalità benefiche per le quali vengono erogate e può utilizzarli esclusivamente per il perseguimento delle stesse.
3.4 Tutte le attività della Fondazione come sopra indicate devono intendersi ricomprese principalmente nell’ambito dei settori di cui all’art. 5 comma 1 lettere a), d), h), i), u) del
D.Lgs. n.ro 117/2017.
3.5 La Fondazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui Ai punti precedenti del presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
3.6 Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è riservata al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

4.1 Nello svolgere la sua attività la Fondazione non opererà mai alcuna discriminazione ricollegantesi alla religione, alla nazionalità, alla etnia od al credo politico di chicchessia.

Articolo 5

5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito, oltre che dall’apporto iniziale disposto dai rispettivi Fondatori, da ogni altro bene che sia stato destinato ad essere acquisito a titolo di capitale dalla Fondazione stessa. L’ammontare del patrimonio della Fondazione non può essere inferiore a quanto previsto nell’art. 22 del Codice del Terzo Settore.
5.2 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 è fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
5.3 Il capitale fondazionale, nonché tutti gli introiti a titolo di capitale, gli avanzi di gestione e le liquidità comunque disponibili, saranno investiti secondo prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione in valori mobiliari quotati o trattati dai mercati ufficiali come strumenti finanziari adeguati, titoli obbligazionari, quote di Fondi di investimento e/o altri strumenti finanziari emessi e/o collocati da Istituti bancari o assicurativi, o in immobili, sempre tendente alla conservazione del patrimonio.

Articolo 6

6.1 Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio di Amministrazione
– il Presidente
– il Vice Presidente
– il Comitato di Beneficenza
– il Collegio Sindacale

Articolo 7

7.1 Il Consiglio di Amministrazione è costituito da sette consiglieri, di cui sei per la prima volta designati dalla Fondatrice e il settimo nominato a maggioranza dai consiglieri in carica, nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.
7.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica a tempo indeterminato.
7.3 Il Consiglio di Amministrazione provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente ed il Vice Presidente.
7.4 Nel corso del loro mandato i Consiglieri di Amministrazione potranno venir sostituiti in caso di rinuncia all’incarico, di impedimento a svolgere le loro funzioni, di morte, ovvero se dovessero decadere dalla carica a seguito di subita condanna per gravi reati pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile, ovvero per gravi motivi di carattere morale.
Sulla indegnità delibera definitivamente il Consiglio di Amministrazione con l’astensione del Consigliere oggetto del procedimento.
7.5 Nel caso in cui si debba provvedere alla loro sostituzione, per qualsiasi motivo, si osservano le disposizioni del successivo articolo.

Articolo 8

8.1 In caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più consiglieri di Amministrazione, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con delibera adottata a maggioranza.
Se tutti i consiglieri dovessero venire a mancare contemporaneamente provvederà l’Autorità pubblica competente, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 9

9.1 Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26 comma 6 e 7 del D.lgs 117/2017.
9.2 Al Consiglio di Amministrazione spetta ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nei limiti delle disposizioni di legge.
In particolare spetta al Consiglio d’Amministrazione:
   a) eleggere, fra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente;
   b) nominare il Collegio Sindacale;
   c) deliberare i regolamenti per l’amministrazione ordinaria e straordinaria ed i regolamenti organizzativi;
   d) approvare il Bilancio di esercizio ed il conto economico di previsione;
  e) nominare il Comitato di Beneficenza ed il suo Presidente, controllare l’operato del Comitato stesso e surrogarlo quando dovesse ritenerlo opportuno;
   f) nominare se del caso un Direttore, stabilendone i relativi poteri e mansioni e provvedere in ordine al rapporto di lavoro del personale, compreso quello del Direttore;
   g) deliberare la nomina di Procuratori Speciali;
   h) promuovere, quando occorra, e deliberare modifiche allo Statuto;
    i) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione.
9.3 Il Consiglio può incaricare alcuni suoi componenti di determinate funzioni e delegare alcuni dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti stabilendone le condizioni.

Articolo 10

10.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente e nell’ambito dei poteri loro conferiti, i Consiglieri delegati, hanno la rappresentanza legale della Fondazione verso terzi, in giudizio e dinanzi agli organi amministrativi, con i connessi poteri di firma.
10.2 Spetta al Presidente di adottare in caso d’urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo, nel più breve tempo possibile, al Consiglio di Amministrazione e sottoponendo la relativa delibera alla ratifica di questo, nella sua prima riunione successiva.
10.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio stesso e cura che sia redatto il verbale della seduta, che verrà approvato dagli intervenuti e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante designato in apertura di seduta dallo stesso Consiglio.
10.4 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono i Sindaci e, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore, ove nominato, o un collaboratore della Fondazione, il quale potrà svolgere le funzioni di segretario del Consiglio stesso.
10.5 In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci, a tutti gli effetti, il Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o di impedimento anche di questo, il consigliere più anziano di nomina e, in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.

Articolo 11

11.1 Il Comitato di Beneficenza, che delibera in ordine alle erogazioni di cui al superiore art. 3 B), è composto da cinque membri che dureranno in carica quattro anni e potranno essere rieletti. Essi verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione su indicazione di:
   a) uno dal Consiglio di Amministrazione che fungerà da Presidente;
   b) uno dal Consiglio del Comune di Trieste;
   c) uno dal Consiglio dell’Associazione degli Industriali di Trieste o dal Consiglio di altra Associazione che nel tempo venisse a sostituirla;
   d) uno dal Vescovo di Trieste;
   e) uno dal Presidente della Comunità Ebraica di Trieste.
11.2 Qualora durante il quadriennio dovesse cessare dalla carica uno dei componenti del Comitato di Beneficenza a seguito di rinuncia, impedimento, morte, o decadenza per gravi motivi di carattere morale o a seguito di condanna per gravi reati pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile, l’avente diritto provvederà ad una nuova indicazione. La persona subentrante rimarrà in carica sino alla scadenza del Comitato.
11.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Comitato di Beneficenza, ne farà le veci il componente del Comitato di Beneficenza più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età.
11.4 Al Comitato di Beneficenza compete di decidere l’utilizzo delle somme poste a sua disposizione dal Consiglio di Amministrazione, stabilendone le modalità e condizioni. Le erogazioni da farsi, in conformità agli scopi della Fondazione, dovranno venir ripartite secondo le decisioni del Comitato di Beneficenza, approvate dalla maggioranza semplice dei componenti presenti.
11.5 Le somme che saranno da erogare ai singoli assistiti dovranno essere, salvo casi eccezionali da individuarsi da parte del Comitato, di importo tale da consentire di estendere la beneficenza al maggior numero possibile di bisognosi.
Alle erogazioni in denaro o altri sussidi provvederà la Fondazione con le persone e le strutture a tale scopo dedicate.

Articolo 12

12.1 Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato, di norma, in riunione ordinaria, almeno quattro volte all’anno, mentre il Comitato di Beneficenza si riunirà, almeno una volta al mese, di regola, nel corso della prima decade.
Sia il Consiglio di Amministrazione come anche il Comitato di Beneficenza saranno convocati in riunione straordinaria quando i rispettivi Presidenti lo riterranno opportuno o quando due componenti ne facciano domanda scritta motivata.

Articolo 13

13.1 L’avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione, deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, data e ora della riunione e deve essere spedito a tutti i componenti ed a quelli del Collegio Sindacale, almeno sette giorni prima della data di convocazione.
13.2 Nei casi urgenti, a giudizio dei rispettivi Presidenti, la convocazione può esser fatta almeno due giorni liberi prima della riunione.
13.3 Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Beneficenza possono avvenire a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato dal destinatario, posta elettronica certificata, lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.
Il Consiglio di Amministrazione può autoconvocarsi qualora manifestino il loro assenso, anche verbalmente, e vi partecipino tutti i suoi componenti ed il Collegio Sindacale.

Articolo 14

14.1 Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Beneficenza è richiesta la presenza effettiva della metà più uno di coloro che ne fanno rispettivamente parte.
14.2 E’ ammessa la possibilità che le riunioni si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.
In particolare è necessario che:
– sia consentito al Presidente della riunione, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 – sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
14.3 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei Consiglieri, ovvero, dei componenti del Comitato di Beneficenza, presenti alla seduta. Alle votazioni si procede per appello nominale.

Articolo 15

15.1 I verbali delle deliberazioni del Comitato di Beneficenza, sono stesi dal Direttore, ove nominato, o da un collaboratore della Fondazione che assiste a tutte le riunioni del Comitato e funge da Segretario del Comitato stesso. I verbali vengono firmati dal Presidente e dal Segretario e comunicati a tutti gli intervenuti alla seduta entro i successivi 15 giorni, intendendosi approvati per silenzio assenso qualora entro i successivi cinque giorni non pervengano osservazioni da parte di alcuno dei partecipanti alla riunione, nel quale ultimo caso il Presidente d’intesa con il Segretario – qualora condividano le osservazioni formulate – potranno apportare al verbale i necessari adeguamenti dandone definitiva comunicazione al/ai richiedenti ed agli altri intervenuti alla seduta.
15.2 I verbali, con la documentazione di supporto, devono essere conservati ordinatamente con qualsiasi modalità e forma.

Articolo 16

16.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Beneficenza che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. Alla sostituzione dei componenti decaduti si provvederà a termini di quanto previsto dagli artt. 8 e 11 dello Statuto.

Articolo 17

17.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Emerito, individuato tra coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente della Fondazione e che si sia distinto per i suoi meriti.
17.2 Il Presidente Emerito non è componente del Consiglio di Amministrazione, su invito del Presidente in carica può partecipare alle riunioni di tale organo ed esprimere pareri, ove richiesti.
17.3 Il titolo è onorifico e non remunerato.

Articolo 18

18.1 Le funzioni di controllo sono attribuite ad un Collegio Sindacale composto da tre professionisti di cui uno con funzioni di Presidente, che durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.
18.2 Il sindaco che andrà a ricoprire la carica di Presidente del Collegio Sindacale sarà scelto dal Consiglio di Amministrazione e gli altri due saranno indicati dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trieste.
18.3 Al Collegio Sindacale sono attribuite le funzioni di cui agli articoli 2403 e 2409 bis del Codice Civile; esso inoltre vigila sul rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 3 e 4 del presente Statuto ed in genere sull’osservanza della normativa applicabile e dello Statuto.
18.4 I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché possedere i requisiti per poter esercitare l’attività di Revisione legale dei conti.
18.5 Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale – ove redatto nei casi previsti dalla legge – sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del richiamato D.lgs. 117/2017.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
18.6 Qualora durante il quadriennio di cui al comma precedente dovesse cessare dalla carica uno dei componenti del Collegio a seguito di rinuncia, impedimento, morte o decadenza per gravi motivi di carattere morale o a seguito di condanna per gravi reati pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del Sindaco venuto a mancare; ove il sindaco venuto a mancare sia stato nominato sulla base delle indicazioni dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trieste il Consiglio provvederà alla nomina sulla base delle indicazioni del detto Ordine professionale. Il Sindaco così nominato rimarrà in carica fino a scadenza del Collegio. Sulla indegnità delibera definitivamente il Consiglio di Amministrazione.
Dell’attività del Collegio Sindacale viene redatto un verbale da conservare a cura dell’organo stesso.
18.7 Il compenso del Collegio Sindacale è determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle tariffe professionali dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Articolo 19

19.1 Le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di componente del Consiglio, nonché di Consigliere incaricato o delegato, sono gratuite, salvo la rifusione delle spese effettive eventualmente sostenute nell’espletamento dell’incarico.
19.2 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire incarichi specifici ad uno o più dei suoi componenti determinandone modalità ed eventuali compensi proporzionati all’attività delegata e svolta e comunque nel rispetto della normativa di cui all’art. 8.3 lett. a) del D.lgs. 117/2017.

Articolo 20

20.1 L’esercizio della Fondazione inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 21

21.1 Il Direttore, se nominato, ovvero il Consigliere di Amministrazione incaricato, presenta al Collegio Sindacale, entro il 31 marzo dell’anno successivo il Bilancio di esercizio dell’anno precedente, corredato dalla documentazione di supporto e dalla Relazione Morale.
21.2 Il Bilancio di esercizio, come sopra corredato ed unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale, dovrà essere presentato al Consiglio di Amministrazione entro il 15 di aprile dell’anno successivo affinchè questi possa approvarlo entro il 30 di aprile.
Il Consiglio di Amministrazione deve tener conto delle eventuali osservazioni del Collegio Sindacale e, se del caso, apportare le conseguenti variazioni di bilancio, ritenute opportune.
21.3 Dopo l’approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito del bilancio di esercizio previsti dal D. Lgs. 117/2017.
21.4 I documenti relativi al bilancio di esercizio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
21.5 Entro il 31 ottobre di ciascun anno, a cura del Direttore o del Consigliere di Amministrazione incaricato, sarà presentato al Collegio Sindacale, il Conto economico di previsione per l’anno successivo.
Il Conto economico di previsione con le osservazioni del Collegio Sindacale, dovrà essere presentato al Consiglio di Amministrazione entro il 15 novembre affinchè possa essere approvato entro il 30 dello stesso mese.
21.6 Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio di esercizio.
21.7 Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, con riferimento all’art. 14 del D.Lgs 117/2017, il Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, predispone, approva e deposita il bilancio sociale.

Articolo 22

22.1 Per tutto ciò che non risulta disciplinato dal presente statuto, troveranno applicazione le norme del D.lgs. 117/2017 (cd. Codice del Terzo Settore), del Codice Civile, Libro I, Titolo II, Capo II, ovvero, quelle contenute nelle leggi speciali, emanate in materia ed ogni altra norma applicabile.

Articolo 23

23.1 Il presente statuto non prevede alcun caso di estinzione della Fondazione; comunque, ove dovesse verificarsi una delle altre cause di estinzione previste dalla legge, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, scelti dal Consiglio di Amministrazione o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.